Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue:
In vigore dal 30 apr 1987
1) All'articolo 3, paragrafo 1 il testo della lettera a), punto 1 è sostituito dal seguente testo:
« 1. che hanno lasciato tal quale il territorio doganale della Comunità quale definito dall', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio (1); ai fini dell'applicazione del presente regolamento le forniture di prodotti destinati esclusivamente ad essere consumati a bordo di piattaforme di perforazione o di estrazione, comprese altre unità tecniche che forniscono i relativi servizi sussidiari, situate entro i limiti della piattaforma continentale europea o della piattaforma continentale della parte non europea della Comunità, ma al di là di una zona di tre miglia a partire dalla linea di base che serve a misurare la larghezza delle acque marittime territoriali di uno Stato membro, sono considerate come uscite dal territorio doganale della Comunità, oppure
(1) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1. »
2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
« 2. Per i prodotti destinati ad essere consegnati in un porto d'imbarco specifico della Comunità a titolo di aiuto alimentare, lo Stato membro nel quale è situato tale porto adotta le misure necessarie per controllare se il prodotto lasci il territorio doganale della Comunità in partenza da tale porto. Se i prodotti non lasciano il territorio doganale della Comunità nei tre mesi successivi alla data alla quale è stata fornita alle autorità competenti la prova della consegna di cui al paragrafo 1, lettera e), lo Stato membro interessato ne informa la Commissione comunicandole tutte le informazioni disponibili sui motivi della mancata esportazione. »
3) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 9
1. Qualora, dopo l'espletamento delle formalità doganali di esportazione i prodotti siano assoggettati ad uno dei regimi previsti al titolo IV, sezione I del regolamento (CEE) n. 223/77 per essere avviati ad una stazione di destinazione o ad un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, essi sono da considerarsi esportati a partire dal momento in cui vengono sottoposti a detto regime.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1, l'ufficio doganale di partenza in cui sono assolte le formalità doganali di esportazione provvede a far apporre sul documento rilasciato come prova d'esportazione una delle diciture seguenti:
- Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes
- Udgang af Faellesskabets toldomraade i henhold til ordningen for den forenklede procedure for faellesskabsforsendelse med jernbane eller store containers
- Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Grossbehaeltern
- Éxodos apó to teloneiakó édafos tis Koinótitas ypó to aplopoiiméno kathestós tis koinotikís diametakómisis me sidiródromo í megála emporevmatokivótia
- Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers
- Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par fer ou par grands conteneurs
- Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori
- Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers
- Saído do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores.
3. L'ufficio doganale di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto avente per effetto di far terminare il trasporto all'interno della Comunità soltanto nel caso in cui venga constatato:
- che se è stata costituita una cauzione a garanzia dell'esportazione presso un organismo d'intervento, essa non è stata svincolata, oppure
- che è stata costituita una nuova cauzione.
Tuttavia, se la cauzione è stata svincolata a norma del paragrafo 1 e se il prodotto non ha lasciato il territorio doganale della Comunità entro i termini prescritti, l'ufficio doganale di partenza ne informa l'organismo incaricato dello svincolo della cauzione e gli trasmette al più presto tutti i dati necessari. In tal caso, la cauzione è da considerarsi indebitamente svincolata. »
4) All'articolo 13, i paragrafi 2 e 5 sono soppressi.
5) All'articolo 13 bis, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
« 2. Qualora i prodotti per i quali sia stata costituita una cauzione come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1 lascino il territorio doganale della Comunità e in caso di mancato espletamento delle formalità doganali di esportazione richieste per la concessione di una restituzione, ai fini del regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio (1) le suddette formalità si considerano espletate e si applicano le disposizioni previste dal paragrafo 1.
(1) GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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