Art. 2
In vigore dal 28 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. DE KEERSMAEKER
(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 4.
(3) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.
(4) GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 1.
Storico versioni
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