Art. 2

In vigore dal 28 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER (1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1. (2) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 4. (3) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1. (4) GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1173:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo