Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1417/78 è modificato come segue:
In vigore dal 28 apr 1987
1) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 7
1. I contratti con i produttori di foraggi da essiccare, previsti all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1117/78, quando hanno per oggetto l'acquisto di prodotti da parte di un'impresa di trasformazione, o, eventualmente, da parte di un acquirente riconosciuto in virtù dell'articolo 8 bis, contengono almeno:
- il prezzo da pagare al produttore per i foraggi freschi e, se del caso, essiccati al sole,
- la superficie il cui raccolto deve essere consegnato,
- le modalità di consegna e di pagamento.
2. Qualora i contratti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 siano contratti di lavorazione per conto terzi relativi alla trasformazione dei foraggi conferiti dal produttore, è necessario che essi contengano almeno l'indicazione della superficie il cui raccolto deve essere consegnato ed una clausola che prevede l'obbligo, per l'impresa di trasformazione, di versare al produttore l'importo degli aiuti previsti agli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78, da essa percepiti per i quantitativi trasformati in virtù dei contratti di cui trattasi ».
2) È inserito l'articolo seguente:
« Articolo 8 bis
Le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78, presso le quali le imprese di trasformazione possono approvvigionarsi, sono acquirenti riconosciuti dall'organismo competente dello Stato membro in cui i foraggi sono raccolti, alle condizioni stabilite in base alla procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78.
Gli acquirenti riconosciuti tengono un registro dei quantitativi di foraggi acquistati giornalmente da ciascun produttore e venduti a ciascuna impresa di trasformazione. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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