Art. 6
In vigore dal 27 apr 1987
La Commissione contabilizza i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.
Essa informa gli stati membri, entro il 20 giugno 1987, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa i quantitativi allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.
Storico versioni
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