Art. 6

In vigore dal 27 apr 1987
La Commissione contabilizza i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva. Essa informa gli stati membri, entro il 20 giugno 1987, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'. Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa i quantitativi allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1154:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo