Art. 10
In vigore dal 27 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. TINDEMANS
(1) GU n. L 369 del 30. 12. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 351 del 28. 12. 1985, pag. 9.
(3) GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 40.
(1) GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 19.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1154:oj#art-10