Art. 1

Nel regolamento (CEE) n. 765/86 è aggiunto il seguente articolo 18 bis:

In vigore dal 21 apr 1987
« Articolo 18 bis Il finanziamento delle spese derivanti dal presente regolamento viene effettuato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio (1). (1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1 ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1097:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo