Art. 1
Nel regolamento (CEE) n. 765/86 è aggiunto il seguente articolo 18 bis:
In vigore dal 21 apr 1987
« Articolo 18 bis
Il finanziamento delle spese derivanti dal presente regolamento viene effettuato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio (1).
(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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