Art. 4
1. Entro tre mesi a decorrere dal termine del quarto e dal termine del quinto periodo di dodici mesi:
In vigore dal 15 apr 1987
- l'Italia comunica alla Commissione i quantitativi liberati nel periodo in causa in applicazione dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio (4) e il numero di produttori interessati, indicando separatamente i quantitativi che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all' del regolamento (CEE) n. 775/87, non sono destinati ad essere riassegnati ad altri produttori nel quadro della ristrutturazione del settore lattiero;
- la Spagna comunica alla Commissione le misure prese ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all' del regolamento (CEE) n. 775/87 in applicazione del regime di cessazione o di sospensione parziale e volontaria dei quantitativi di riferimento, in conformità dell' dello stesso regolamento, precisando i quantitativi ottenuti e il numero di produttori interessati.
2. Anteriormente al 1o gennaio 1988, gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro intenzione di avvalersi delle autorizzazioni di cui all', paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 775/87 e all', paragrafo 2 dello stesso regolamento. Anteriormente al 1o giugno 1988 essi comunicano le modalità di applicazione relative a tali autorizzazioni.
3. Entro i tre mesi successivi al termine del quarto e al termine del quinto periodo di dodici mesi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili in merito all'applicazione degli .
Storico versioni
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