Art. 1
In vigore dal 15 apr 1987
1. Ai fini del calcolo della parte sospesa del quantitativo di riferimento di ciascun soggetto passivo, la quota uniforme di cui all', paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 775/87 è applicata al quantitativo di riferimento messo a disposizione del produttore e/o dell'acquirente all'inizio del quarto e del quinto periodo di dodici mesi.
2. Se la somma dei quantitativi sospesi in applicazione del paragrafo 1 risulta inferiore all'obiettivo globale previsto all', paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 775/87 per lo stesso periodo, lo Stato membro sospende una quota uniforme supplementare di ciascun quantitativo di riferimento allo scopo di raggiungere il suddetto obiettivo globale.
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