Art. 5
Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue:
In vigore dal 14 apr 1987
Nell'allegato, parte I « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto 30 e la relativa nota in calce:
« 30. Regolamento (CEE) n. 1054/87 della Commissione, del 14 aprile 1987, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione (30).
(30) GU n. L 103 del 15. 4. 1987, pag. 5. ».
Storico versioni
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