Art. 3
1. L'importo della cauzione prevista all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a:
In vigore dal 14 apr 1987
- 460 ECU/100 kg per le carni di cui ai punti 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a), 4, lettera a) e 5, lettera a) dell'allegato I;
- 360 ECU/100 kg per le carni di cui ai punti 1, lettera b), 2, lettera b), 3, lettera b), 4, lettera b) e 5, lettera b) dell'allegato I.
2. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2173/79, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata qualora sia fornita la prova prevista all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1687/76.
3. La prova è fornita entro il termine previsto dall'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 2730/79.
Storico versioni
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