Art. 2
In vigore dal 13 apr 1987
1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all', spediti dal Pakistan verso la Germania, il Benelux, il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca, la Grecia, la Spagna e il Portogallo prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.
2. Le importazioni dei prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dal Pakistan verso la Germania, il Benelux, il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca, la Spagna e il Portogallo sono subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86.
3. Tutti i prodotti spediti dal Pakistan a decorrere dal 5 marzo 1987 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia detto limite quantitativo provvisorio non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dal Pakistan prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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