Art. 1

In vigore dal 13 apr 1987
L'importazione in Germania, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo di prodotti originari del Pakistan della categoria riportata in allegato è soggetta ad un limite quantitativo provvisorio stabilito nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'.
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