Art. 2
In vigore dal 13 apr 1987
Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2176/84, le parti interessate possono rendere noto il loro punto di vista e chiedere di essere intese dalla Commissione entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1043:oj#art-2