Art. 1

In vigore dal 13 apr 1987
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW, di cui alla sottovoce ex 85.01 B I b) della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe ex 85.01-33, ex 85.01-34 e ex 85.01-36, originari della Iugoslavia. 2. L'espressione « motori polifase normalizzati » comprende tutti i motori oggetto di norme internazionali, in particolare di quella della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI). Per, i motori in questione le norme prevedono le seguenti velocità di rotazione: 3 000 g/min., 1 500 g/min., 1 000 g/min. e 750 g/min.; le seguenti potenze: 1,1 - 1,5 - 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 - 30 - 37 - 45 - 55 - 75 kW e le seguenti altezze d'asse: 80 - 90 - 100 - 112 - 132 - 160 - 180 - 200 - 250 - 280 - 315 mm. 3. L'importo del dazio corrisponde, per ciascun tipo di motore, alla differenza tra il prezzo unitario netto franco frontiera comunitaria, dazio escluso, e il prezzo di cui all'allegato. Il prezzo franco frontiera comunitaria non sdoganato è netto se, in base alle effettive condizioni di vendita, il pagamento viene effettuato nei 30 giorni successivi alla data di spedizione; viene diminuito dell'1 % per ciascun mese di proroga del pagamento effettivamente concesso. 4. a) Quando le autorità doganali constatano che tra l'importatore e l'esportatore o un terzo esiste un'associazione o un accordo di compensazione ai sensi dell', paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84, il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto all'esportazione nella Comunità non può servire come riferimento per la determinazione del prezzo unitario netto franco frontiera comunitaria di cui al paragrafo 3. Il tal caso, il prezzo unitario netto franco frontiera comunitaria corrisponde al valore in dogana determinato conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1224/80. Se, per un importatore associato, non è possibile determinare il valore in dogana conformemente alle disposizioni precedenti, il prezzo netto franco frontiera corrisponde al valore in dogana determinato conformemente all', paragrafo 3 di detto regolamento. b) Le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano in particolare ai motori originari della Iugoslavia importati dalle società sottoindicate: Sever Agrovojdina, Copenaghen, Sever Agrovojdina, Monaco. 5. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 6. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente regolamento.
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