Art. 2
All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 443/77, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 9 apr 1987
« 1. Il latte scremato in polvere viene denaturato o incorporato direttamente in un alimento per animali:
- entro cinque mesi a decorrere dal giorno di conclusione del contratto di vendita,
- alle condizioni stabilite dall'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 368/77. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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