Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 368/77 è modificato come segue:

In vigore dal 9 apr 1987
1) All'articolo 14, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: « 2. Entro un termine di sessanta giorni a decorrere dal giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte l'aggiudicatario prende in consegna il latte scremato in polvere che gli è stato aggiudicato. La presa in consegna può essere frazionata in quantitativi parziali, ciascuno dei quali non può essere inferiore a 10. » 2) L'articolo 16 è modificato come segue: - il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: « 1. La denaturazione del latte scremato in polvere o la sua incorporazione diretta in un alimento per animali, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, primo o secondo trattino ha luogo entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. » - al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo: « Gli Stati membri adottano le seguenti misure di controllo: - all'atto della denaturazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino l'organismo competente provvede al controllo integrando il controllo contabile con una verifica in loco da effettuarsi almeno una volta al giorno per la durata della denaturazione; - nel caso dell'incorporazione diretta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino l'organismo competente provvede al controllo integrando il controllo contabile con verifiche in loco frequenti e senza preavviso. » - al paragrafo 2, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente testo: « Le spese di controllo della denaturazione o dell'incorporazione diretta sono a carico dell'impresa interessata. Il loro importo è stabilito forfettariamente a 4 ECU per tonnellata di latte scremato in polvere. »
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