Art. 2
In vigore dal 7 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
Ph. MAYSTADT
(1) GU n. L 294 del 29. 12. 1972, pag. 2.
(2) GU n. L 174 del 29. 6. 1978, pag. 31.
(3) GU n. L 348 del 31. 12. 1979, pag. 41.
DECISIONE N. 2/86 DELLA COMMISSIONE MISTA CEE-SVIZZERA
- transito comunitario -
del 4 dicembre 1986
che proroga le decisioni n. 2/78 e n. 2/79 recanti modifica dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario
LA COMMISSIONE MISTA,
visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, lettera a),
considerando che con la decisione n. 2/78 della Commissione mista è stata aggiunta all'accordo un'appendice II A relativa all'introduzione, a titolo sperimentale, di un formulario di dichiarazione di transito comunitario che può essere utilizzato nel sistema di trattamento automatico o elettronico delle informazioni; che quest'appendice II A è stata modificata dalla decisione n. 2/79;
considerando che la validità di dette decisioni è stata prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 1986 con la decisione n. 1/84; che è emersa la necessità di prorogare oltre tale data l'impiego di detto formulario; che è quindi opportuno prorogare le decisioni predette,
DECIDE:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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