Art. 1
In vigore dal 7 apr 1987
È applicabile nella Comunità la decisione n. 2/86 della Commissione mista CEE-Svizzera - transito comunitario - che proroga le decisioni n. 2/78 e n. 2/79 recanti modifica dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.
Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.
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