Art. 2
In vigore dal 3 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 2.
(4) GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.
(5) GU n. L 40 del 10. 2. 1987, pag. 5.
(6) GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 21.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:979:oj#art-2