Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 392/87 è modificato come segue:

In vigore dal 3 apr 1987
1. All'articolo 3, paragrafo 2 la data del 30 aprile 1987 è sostituita dalla data del 31 maggio 1987. 2. All'allegato III, punto 9 la data del 31 marzo 1987 è sostituita dalla data del 30 aprile 1987.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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