Art. 2
In vigore dal 1 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 1987.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 1.
(4) GU n. L 318 del 7. 12. 1984, pag. 23.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:955:oj#art-2