Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3440/84 è modificato come segue:
In vigore dal 1 apr 1987
1) Nell'articolo 5 il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:
« 5. È vietato utilizzare congiuntamente una fodera superiore e fodere di rinforzo, salvo nelle reti da traino con maglia di dimensione inferiore o uguale a 60 mm. »
2) Il testo dell'articolo 6 è modificato come segue:
- Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
« 2. È vietato usare più di una fodera di rinforzo, salvo nelle reti da traino con maglie di dimensione inferiore o uguale a 60 mm, nelle quali sono ammesse due fodere di rinforzo. »
- Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
« 3. La dimensione delle maglie della fodera di rinforzo deve essere almeno doppia di quella delle maglie del sacco della rete. Qualora venga utilizzata una seconda fodera di rinforzo, la dimensione minima delle sue maglie deve essere di 120 mm. »
- Il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:
« 6. Le fodere di rinforzo attaccate alle reti da traino con maglie superiore a 60 mm non devono prolungarsi in avanti di più di due metri dallo strozzatoio posteriore ».
- Il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:
« 7. In deroga al paragrafo 1, le fodere di rinforzo aventi dimensioni inferiori a quelle del sacco della rete possono essere attaccate a reti con maglie di dimensione inferiore o uguale a 60 mm. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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