Art. 2
In vigore dal 30 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. DE KEERSMAEKER
(1) GU n. C 267 del 18. 10. 1985, pag. 6.
(2) GU n. C 120 del 20. 5. 1986, pag. 152.
(3) GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 1.
(5) GU n. L 360 del 23. 12. 1983, pag. 5.
Storico versioni
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