Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1468/81 è modificato come segue:
In vigore dal 30 mar 1987
1) è inserito l'articolo seguente:
« Articolo 14 bis
1. Qualora operazioni contrarie o che sembrano contrarie alla regolamentazione doganale o agricola siano riscontrate dalle autorità competenti di uno Stato membro e presentino un particolare interesse sul piano comunitario, segnatamente:
- qualora esse abbiano o possano avere ramificazioni in altri Stati membri, o
- qualora sembri a dette autorità che operazioni analoghe possano essere state effettuate anche in altri Stati membri,
dette autorità comunicano quanto prima alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta motivata della Commissione stessa, qualsiasi opportuna informazione, se del caso sotto forma di documenti o di copie o estratti di documenti, occorrenti per la conoscenza dei fatti ai fini del coordinamento, ad opera della Commissione, delle azioni svolte dagli Stati membri.
La Commissione comunica tali informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri.
2. Le informazioni relative alle persone fisiche o giuridiche formano oggetto delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 unicamente nella misura strettamente necessaria a permettere la constatazione di operazioni contrarie alla regolamentazione doganale o agricola.
3. Qualora facciano ricorso al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono esimersi dal comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati le informazioni di cui all'articolo 12, lettera b) e all'articolo 13. »;
2) il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 15
La Commissione organizza riunioni con i rappresentanti degli Stati membri, durante le quali:
- si esamina a livello generale il funzionamento della mutua assistenza prevista dal presente regolamento,
- si stabiliscono le modalità pratiche di trasmissione delle informazioni di cui agli articoli 14 e 14 bis,
- si esaminano le informazioni comunicate alla Commissione in applicazione degli articoli 14 e 14 bis, allo scopo di trarne degli insegnamenti, di determinare le misure occorrenti per porre fine alle operazioni contrarie alla regolamentazione doganale o agricola riscontrate e, eventualmente, di proporre la modifica delle disposizioni comunitarie esistenti o la creazione di disposizioni complementari. »;
3) sono inseriti agli articoli seguenti:
« Articolo 15 bis
Sempre che il paese terzo interessato si sia giuridicamente impegnato a fornire l'assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che appaiono contrarie alla regolamentazione doganale o agricola o per determinare l'ampiezza delle operazioni di cui si è riscontrata la contrarietà a tale regolamentazione, le informazioni ottenute conformemente all'articolo 14 bis possono essergli comunicate, con l'accordo delle autorità competenti dello Stato membro che le ha fornite e, se del caso, con l'accordo della persona interessata nella misura in cui ciò non rischi di compromettere il successo dell'indagine.
La comunicazione può essere effettuata dalla Commissione; in tal caso questa garantisce adeguatamente una salvaguardia equivalente a quella di cui all'articolo 19, paragrafo 1.
Articolo 15 ter
1. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento la Commissione può effettuare, alle condizioni previste dall'articolo 15 bis, missioni comunitarie di cooperazione amministrativa e di indagine in paesi terzi in coordinazione e stretta cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri.
2. Le missioni comunitarie in paesi terzi di cui al paragrafo 1 si svolgono alle seguenti condizioni:
a) la missione può essere effettuata su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno o più Stati membri;
b) partecipano a tali missioni rappresentanti della Commissione nominati a tale scopo, nonché funzionari a tal fine nominati dallo o dagli Stati membri interessati;
c) la missione può inoltre essere effettuata, con l'accordo della Commissione e degli Stati membri in questione e nell'interesse della Comunità, da funzionari di uno Stato membro, specialmente in applicazione di un accordo bilaterale di assistenza con un paese terzo; in questo caso, la Commissione è informata dei risultati della missione;
d) le spese di missione sono a carico della Commissione.
3. La Commissione comunica agli Stati membri i risultati delle missioni svolte conformemente al presente articolo.
Articolo 15 quater
Le constatazioni effettuate e le informazioni ottenute nel quadro delle missioni comunitarie di cui all'articolo 15 ter, segnatamente sotto forma di documenti comunicati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati, sono trattate conformemente all'articolo 19.
Ai fini dell'utilizzazione nell'ambito di azioni giudiziarie o azioni penali intentate per non aver rispettato la regolamentazione doganale o agricola, la Commissione rilascia alle autorità competenti degli Stati membri, a richiesta di queste ultime, documenti originali ottenuti o copie legalizzate dei medesimi. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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