Art. 3
Il regolamento (CEE) n. 4046/86 è modificato come segue:
In vigore dal 30 mar 1987
1) all', paragrafo 1 la data del 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 31 maggio 1987;
2) all', paragrafo 4 la data del 1o aprile 1987 è sostituita da quella del 1o giugno 1987;
3) all', paragrafo 2 la data del 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 31 maggio 1987;
4) all', la data del 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 31 maggio 1987.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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