Art. 3

Il regolamento (CEE) n. 4046/86 è modificato come segue:

In vigore dal 30 mar 1987
1) all', paragrafo 1 la data del 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 31 maggio 1987; 2) all', paragrafo 4 la data del 1o aprile 1987 è sostituita da quella del 1o giugno 1987; 3) all', paragrafo 2 la data del 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 31 maggio 1987; 4) all', la data del 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 31 maggio 1987.
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