Art. 3 · Il regolamento (CEE) n. 4046/86 è modificato come segue:

Art. 3

Il regolamento (CEE) n. 4046/86 è modificato come segue:

In vigore dal 30 mar 1987
1) all', paragrafo 1 la data del 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 31 maggio 1987; 2) all', paragrafo 4 la data del 1o aprile 1987 è sostituita da quella del 1o giugno 1987; 3) all', paragrafo 2 la data del 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 31 maggio 1987; 4) all', la data del 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 31 maggio 1987.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:914:oj#art-3