Art. 2
In vigore dal 30 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. DE KEERSMAEKER
(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1.
Storico versioni
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