Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1. (3) GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1.
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