Art. 2
In vigore dal 30 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17.
(4) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 25.
Storico versioni
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