Art. 2

In vigore dal 30 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17. (4) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 25.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:902:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo