Art. 1
In vigore dal 30 mar 1987
Per la campagna di commercializzazione 1986/1987 gli importi unitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1443/82 sono fissati a:
a) 0,542 ECU per 100 kg di zucchero bianco, come acconto sul contributo alla produzione di base, per lo zucchero A e per lo zucchero B;
b) 10,159 ECU per 100 kg di zucchero bianco, come acconto sul contributo B per lo zucchero B;
c) 0,433 ECU per 100 kg di sostanza secca, come acconto sul contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B.
Storico versioni
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