Art. 3
In vigore dal 23 mar 1987
La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1987.
Per il Comitato mistoIl PresidenteP. BENAVIDES
(1)GU n. L 323 dell'11. 12. 1984, pag. 4.
ALLEGATO
« ALLEGATO VI
Dichiarazione prevista all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
Io sottoscritto, esportatore delle merci contemplate nel presente documento, dichiaro che, salvo indicazione contraria(1), le merci rispondono alle condizioni fissate per ottenere il carattere originario negli scambi preferenziali con
.(2)
e sono originarie di
.(3)(4).
.
(Luogo e data)
.(Firma)
(La firma deve essere seguita dall'indicazione, per esteso, del nome della persona che firma la dichiarazione)
1Qualora sulla fattura figurino anche prodotti non originari della Comunità, dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia o della Svizzera, l'esportatore è tenuto ad indicarli chiaramente.
2La Comunità, l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia, la Svizzera.
3Si può far riferimento ad una colonna specifica della fattura nella quale è indicato il paese di origine di ogni prodotto. »
Storico versioni
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