Art. 2

In vigore dal 23 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteH. DE CROO (1)GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 2. DECISIONE N. 3/86 DEL COMITATO MISTO CEE-AUSTRIA del 10 dicembre 1986 che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, al fine di semplificare la documentazione relativa alla prova dell'origine IL COMITATO MISTO, visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica austriaca, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa(1), in particolare gli articoli 16 e 28, considerando, da una parte, che una semplificazione importante della documentazione comprovante il carattere originario delle merci può essere attuata sostituendo la dichiarazione dell'esportatore fatta sul formulario EUR. 2 con la dichiarazione dell'esportatore fatta sulla fattura ; considerando, dall'altra parte, che le formalità relative al rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 possono essere considerevolmente semplificate, per gli esportatori che effettuano frequenti esportazioni di merci di cui si ritiene che il carattere originario resti costante per un lungo periodo, mediante l'adozione di un « certificato EUR. 1 a lungo termine » valido per un periodo massimo di un anno ; considerando che occorre fissare le condizioni e le modalità di tali semplificazioni, DECIDE :
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