Art. 5

In vigore dal 23 mar 1987
La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente all' ed informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva. Essa informa gli Stati membri, entro il 20 ottobre 1987, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati ai sensi dell'. Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:841:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo