Art. 2

In vigore dal 23 mar 1987
1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, quale è definita all', o se la stessa aliquota diminuita della parte versata alla riserva, qualora sia stato applicato l', è utilizzata sino a concorrenza del 70 % o più, lo Stato membro in questione procede, mediante notifica alla Commissione e sempre che la consistenza della riserva lo permetta, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore. 2. Se, dopo aver esaurito la sua aliquota iniziale, lo Stato membro ha utilizzato anche la seconda aliquota sino a concorrenza del 70 % o più, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota, pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrontondata all'unità superiore. 3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato anche la terza aliquota sino a concorrenza del 70 % o più, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza. Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:841:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo