Art. 2

In vigore dal 23 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 17.
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