Art. 1
In vigore dal 23 mar 1987
1. Per la campagna 1987 il prezzo d'offerta comunitario per i pomodori (sottovoce 07.01 M della tariffa doganale comune), espressi in ECU per 100 kg netti, è fissato come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:
- aprile: 125,43
- maggio: 100,70
- dal 1o giugno al 10 luglio: 76,38
- dall'11 luglio al 31 agosto: 32,43
- settembre: 32,85
- dal 1o ottobre al 20 dicembre: 34,60.
2. Per il calcolo del prezzo d'offerta greco, si applica ai corsi dei pomodori non prodotti in serra:
- per aprile, il coefficiente 1,80;
- per maggio, il coefficiente 1,70;
- dal 1o giugno al 10 luglio, il coefficiente 1,65.
Storico versioni
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