Art. 3

In vigore dal 20 mar 1987
In deroga al disposto dell'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 854/86, le comunicazioni e le notificazioni ivi previste vengono effettuate entro il 30 aprile 1987 anziché entro il 31 marzo 1987.
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