Art. 2

In vigore dal 20 mar 1987
Il quantitativo che ogni produttore deve consegnare alla distillazione è stabilito applicando al volume di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 854/86 la percentuale indicata nella tabella che figura nell'allegato, che corrisponde alle resa determinata conformemente all'articolo 7 del precitato regolamento. Se del caso, questa resa è arrotondata all'unità inferiore (ettolitri per ettaro).
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