Art. 2

In vigore dal 16 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o dicembre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. TINDEMANS (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17. (3) Parere reso il 12 marzo 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. C 59 del 7. 3. 1987, pag. 5. (5) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (6) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 18.
Storico versioni

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