Art. 2
In vigore dal 16 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o dicembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. TINDEMANS
(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.
(3) Parere reso il 12 marzo 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. C 59 del 7. 3. 1987, pag. 5.
(5) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(6) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 18.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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