Art. 1
All'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1883/78 sono aggiunti i commi seguenti:
In vigore dal 16 mar 1987
« Per gli smaltimenti specifici di burro proveniente da scorte pubbliche, che sono decisi nel quadro di un'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nel 1987 e nel 1988 e per cui si fa riferimento alla presente disposizione, il finanziamento delle perdite sulle vendite ha inizio nel 1989 ed è limitato al 25 % della perdita constatata nel corso dell'esercizio considerato. Il rimanente 75 % viene finanziato in rate del 25 % nel corso dei tre esercizi successivi. Tranne ostacoli imperiosi, questo finanziamento interverrà nel corso del primo trimestre di ogni anno in questione.
Le perdite sulle vendite corrispondono alla differenza tra il valore dei quantitativi riportati, di cui all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3247/81 (1) e il valore dei quantitativi smaltiti in applicazione di una delle misure previste al comma precedente.
Agli importi delle perdite così calcolate non ancora rimborsati si applica un interesse il cui tasso è fissato in applicazione dell'articolo 5.
(1) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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