Art. 2

In vigore dal 16 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. TINDEMANS (1) Parere reso il 20 febbraio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2. (3) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43. (4) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:799:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo