Art. 2
In vigore dal 16 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. TINDEMANS
(1) Parere reso il 20 febbraio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.
(3) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.
(4) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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