Art. 2

In vigore dal 16 mar 1987
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine d'impegnare la Comunità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:795:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo