Art. 1

In vigore dal 16 mar 1987
L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria, che fissa, per il periodo 1o novembre 1986 - 31 ottobre 1987, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato, della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune e originario dell'Algeria, è approvato a nome della Comunità. Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.
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