Art. 2

In vigore dal 16 mar 1987
I provvedimenti previsti all' sono applicabili fino allo scadere del quinto periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:777:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo