Art. 1
In vigore dal 16 mar 1987
1. Gli acquisti di burro di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 possono essere sospesi in tutta la Comunità o, se la situazione del mercato lo giustifica, in una parte di essa dal momento in cui i quantitativi offerti all'intervento a decorrere dal 1o marzo 1987 eccedono 180 000 tonnellate.
2. Gli acquisti di latte scremato in polvere di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 possono essere sospesi dal momento in cui i quantitativi offerti all'intervento a decorrere dal 1o marzo 1987, per il periodo dal 1o marzo al 31 agosto 1987, e a decorrere dal 1o marzo 1988, per il periodo dal 1o marzo al 31 agosto 1988, eccedono 100 000 tonnellate.
3. In caso di applicazione dei paragrafi 1 e 2:
a) l'organismo d'intervento può procedere agli acquisti nell'ambito di una gara permanente aperta in base ad un capitolato d'oneri da definirsi;
b) si attuano altri provvedimenti per salvaguardare la stabilità dei mercati ed in particolare per evitare variazioni erratiche dei prezzi;
c) si tiene conto dell'importanza particolare degli acquisti di burro da parte dell'organismo di intervento per la stabilità del mercato e per la retribuzione dei produttori di latte in Irlanda;
d) si tiene conto della situazione derivante in Spagna da un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni.
4. Negli Stati membri interessati si ristabiliscono gli acquisti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 se l'applicazione del paragrafo 1 provoca una riduzione dei prezzi del mercato del burro per la quale i prezzi si situano, in uno o più Stati membri, ad un livello pari o inferiore al 92 % del prezzo di intervento durante un periodo rappresentativo.
Tuttavia, se le giacenze materiali di burro detenuto dagli organismi di intervento, senza tener conto dei quantitativi offerti anteriormente al 1o marzo 1987, eccedono in totale 250 000 tonnellate, tali acquisti sono ristabiliti soltanto se i prezzi di mercato del burro si situano negli Stati membri interessati ad un livello pari o inferiore al 90 % del prezzo di intervento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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