Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 857/84 è modificato come segue:
In vigore dal 16 mar 1987
1) all', paragrafo 1,
- al primo trattino, la cifra 75 % è sostituita dalla cifra « 100 % »;
- l'ultimo comma è soppresso;
2) all'articolo 4 bis:
- al paragrafo 1, i termini « Per i primi due periodi di 12 mesi » sono sostituiti dai termini « Per i cinque periodi di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 »;
- è aggiunto il paragrafo seguente:
« 3 bis. Il prelievo è riscosso su tutti i quantitativi che superano i quantitativi di riferimento individuali, previa loro eventuale correzione. »
3) all'articolo 9, paragrafo 4, primo comma, i termini « per i primi due periodi di 12 mesi » sono sostituiti dai termini « per i cinque periodi di applicazione del regime del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 »;
4) all'articolo 10 è aggiunto il comma seguente:
« Il prelievo è riscosso su tutti i quantitativi che superano i quantitativi di riferimento individuali, previa loro eventuale correzione. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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