Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 857/84 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 857/84 è modificato come segue:

In vigore dal 16 mar 1987
1) all', paragrafo 1, - al primo trattino, la cifra 75 % è sostituita dalla cifra « 100 % »; - l'ultimo comma è soppresso; 2) all'articolo 4 bis: - al paragrafo 1, i termini « Per i primi due periodi di 12 mesi » sono sostituiti dai termini « Per i cinque periodi di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 »; - è aggiunto il paragrafo seguente: « 3 bis. Il prelievo è riscosso su tutti i quantitativi che superano i quantitativi di riferimento individuali, previa loro eventuale correzione. » 3) all'articolo 9, paragrafo 4, primo comma, i termini « per i primi due periodi di 12 mesi » sono sostituiti dai termini « per i cinque periodi di applicazione del regime del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 »; 4) all'articolo 10 è aggiunto il comma seguente: « Il prelievo è riscosso su tutti i quantitativi che superano i quantitativi di riferimento individuali, previa loro eventuale correzione. »
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