Art. 6

In vigore dal 13 mar 1987
1. Il contributo comunitario alle azioni prese in considerazione è limitato all'importo stabilito in allegato per ogni Stato membro. La conversione dell'importo del contributo comunitario in moneta nazionale è effettuata applicando il tasso rappresentativo in vigore il giorno della conclusione del contratto. 2. L'organismo competente dello Stato membro versa al contraente due anticipi pari, ciascuno, al 40 % del contributo stabilito nel contratto. Il versamento di ogni anticipo è subordinato alla costituzione di una garanzia uguale all'importo dell'anticipo, maggiorato del 10 %. Il primo anticipo è versato entro sei settimane dal giorno della firma del contratto. Il secondo anticipo è versato una volta accertato che l'azione sia stata iniziata ed eseguita in misura significativa. Il saldo è versato alla presentazione all'organismo competente della relazione tecnica e finanziaria di cui all'. Lo svincolo delle garanzie è subordinato, da un lato, alla constatazione, da parte dell'organismo competente, che il contraente ha adempiuto i propri obblighi quali stabiliti nel contratto e, dall'altro, all'approvazione, da parte della Commissione, delle relazioni di cui all'.
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